martedì 10 maggio 2011

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI, A NORMA DELL’ARTICOLO 8, COMMI 1 E 3, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 87 e 117, sesto comma, della Costituzione;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;

Visto in particolare l’articolo 8, comma 1, della predetta legge ai sensi del quale con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge  medesima;

Visto in particolare l’articolo 8, comma 3, della predetta legge ai sensi del quale con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della legge medesima;

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, e , in particolare, l'articolo 1,  comma 9;

Visto l’articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l’articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 17 aprile 1984, n. 79 e, in particolare, l'articolo 8;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e, in particolare, l'articolo 81;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo  2005, n. 43, e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1939, n.1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 36, 38 e 39;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ……;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del……;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ……;

Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento



ART. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)
 

1. Il presente regolamento disciplina la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di coloro i quali sono risultati vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché il trattamento economico dei professori e dei ricercatori assunti ai sensi della medesima legge.

2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per professori e ricercatori universitari già in servizio, i professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge;

b) per vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i professori destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, anche in virtù di quanto previsto ai sensi dell’articolo 29, comma 4, della predetta legge e i ricercatori nominati in  ruolo all’esito di procedure di valutazione comparativa indette fino all’entrata in vigore della medesima legge;

c) per professori assunti ai sensi della legge n. 240 del 2010, i professori assunti secondo le  procedure di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della medesima legge;

d) per professori e ricercatori nominati secondo il regime previgente, i professori e ricercatori universitari di ruolo di cui alle lettere a) e b).




ART. 2 (Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori assunti secondo il regime previgente)

1. La progressione biennale per scatti e classi di stipendio in cui si articola il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è trasformata in progressione triennale articolata per classi, secondo le tabelle di corrispondenza di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. La trasformazione della progressione biennale in progressione triennale avviene al momento in cui viene maturato il passaggio nella classe successiva a quella in godimento alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. L’attribuzione della nuova classe stipendiale è subordinata all’esito positivo della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, e decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

4. I professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), che alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 non hanno ancora effettuato ovvero completato il periodo di straordinariato o di conferma ai sensi degli articoli 6, 23 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, alla scadenza del predetto periodo accedono rispettivamente alle procedure preordinate alla nomina a professore ordinario o alla conferma nel ruolo degli associati o dei ricercatori e, in caso di esito positivo delle stesse, sono inquadrati nella classe della progressione biennale spettante ai sensi degli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, tenendo conto della ricostruzione di carriera eventualmente richiesta ai sensi dell'articolo 103 del medesimo decreto n. 382 del 1980.

5. La trasformazione della progressione biennale in progressione triennale del personale di cui al comma 4 avviene al momento in cui viene maturato il primo passaggio, dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, nella classe e scatto successivi a quelli di inquadramento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L’attribuzione della nuova classe stipendiale decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì ai professori e ricercatori nominati in ruolo ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive  modificazioni, e dell'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, a seguito di procedure avviate fino alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010.










ART. 3 (Trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo determinato) 

1. Per i professori universitari di prima e di seconda fascia di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), è abolito il periodo, rispettivamente, di straordinariato e di conferma. Per i predetti professori è altresì abolita la ricostruzione di carriera prevista dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Il trattamento economico dei professori di cui al comma 1 si articola in una progressione triennale per classi secondo le tabelle di cui all’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

3. L’attribuzione della classe superiore e del relativo trattamento economico è subordinata alla presentazione di una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte e all’esito positivo della valutazione della stessa da parte delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di  attribuzione della classe può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico.

Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello classe superiore, la somma corrispondente é conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9 della legge n. 240 del 2010. L’attribuzione della nuova classe stipendiale decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì ai professori nominati in ruolo ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, e dell'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con procedure avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010.

5. Il trattamento economico dei titolari dei contratti di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge n. 240 del 2010 è corrisposto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 24, secondo la  tabella di cui all’allegato 3, che costituisce parte integrante el presente regolamento.



ART. 4 (Opzione dei professori universitari nominati secondo il regime previgente) 
 
1. I professori di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), possono optare per il regime di cui all'articolo 3.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’opzione può essere esercitata entro il termine di tre mesi dalla data in cui è maturato il diritto all’attribuzione della nuova classe stipendiale ai sensi dell’articolo 2. A coloro che hanno esercitato l’opzione è attribuito il trattamento economico di cui all'allegato 2, lettere a) e b).

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i professori di prima e seconda fascia di cui all'articolo 2, comma 4, l’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione, rispettivamente, di aver conseguito la nomina a ordinario o superato il giudizio di conferma e dopo l’inquadramento nella classe della progressione biennale spettante all’esito della eventuale richiesta di ricostruzione di carriera ai sensi dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. L’opzione è esercitata entro il termine di tre mesi dalla data del conseguimento della nomina a professore ordinario o della conferma oppure, nel caso in cui sia richiesta la ricostruzione di carriera di cui all’articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, dalla data dell’inquadramento determinato dalla ricostruzione di carriera. L’opzione ha effetto nel momento in cui viene maturato il primo passaggio, dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, nella classe e scatto successivi a quelli di inquadramento. Il passaggio avviene secondo le tabelle di cui all'allegato 2, lettere a) e b).

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì ai professori di cui all’articolo 2, comma 6.






ART. 5 (Norme finali) 
 
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le tabelle di cui agli allegati 1,
2 e 3 sono aggiornate ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento nei confronti di professori e ricercatori non trovano più applicazione l’articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1939, n.1, e l’articolo 81, comma 5, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e sono altresì da ritenersi abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili.


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