mercoledì 31 agosto 2011

A Bologna l'intersindacale non ci sta

(... omissis ....)

I lavoratori della conoscenza sono ora chiamati a dare attuazione ad un ordinamento in cui non si riconoscono, e questa è senza dubbio la situazione peggiore in cui si possa svolgere un lavoro intellettuale. Alla luce di questo fatto, è stata intanto già decisa una regola di comportamento molto drastica: le organizzazioni che aderiscono all'Intersindacale non daranno mai il loro appoggio, per il futuro, alla candidatura elettiva nei vari Organi dell’Ateneo di quelle persone che hanno provveduto alla stesura del nuovo Statuto o approvato formalmente le decisioni sopra esposte. Chi ha contribuito al processo di approvazione ne porterà per sempre la responsabilità e le conseguenze.

(... omissis ...)


Per leggere tutto l'articolo clicca qui

martedì 30 agosto 2011

PAZZIA GOVERNATIVA: lo studio e l'università sono solo tempo sprecato.


Il cervello umano ha raggiunto i suoi limiti. Secondo una ricerca consegnata a fine agosto.

Una manovra criminale che accentua la sfiducia nei confronti del Governo che si dimostra inaffidabile e si accanisce sui lavoratori limitando i diritti acquisiti o acquisibili previo riscatto a carico dei lavoratori stessi e non a carico del bilancio dello Stato.
Sembra che d'ora in poi il calcolo sull'età pensionabile verrà effettuato solo in base agli "effettivi anni di lavoro" e non si dovrebbe più tener conto degli anni di servizio militare prestati e degli anni universitari.
"Verranno scorporati", mantenendo immutato l'attuale regime previdenziale.
Gli anni in questione, però, verranno computati per il calcolo della pensione (stando alle prime stime solo con lo stop per l'anno di militare si punta a ricavare circa 1-1,5 miliardi di euro).  


domenica 14 agosto 2011

CONTINUIAMO A GIOCARE CON I NUMERI. Dopo "Il Sole 24 ore", "La Repubblica" ed altri anche il MIUR avrà una classifica con una "Graduatoria ufficiale" degli Atenei.


Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 n. 345

DM relativo agli indicatori per la valutazione dei risultati dell’attuazione dei programmi delle Università per il triennio 2010/2012 (attuazione dell’art. 1-ter, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n.43)

(Omissis) 


Art. 1
(Parametri e Criteri)

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e dal D.M. 23 dicembre 2010, n. 50 con il quale sono state definite le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012, con il presente decreto sono individuati, come indicato dall'art. 3 del D.M. n. 50/2010, i parametri e i criteri, definiti mediante indicatori quali-quantitativi, nel seguito denominati Indicatori, per il monitoraggio e la valutazione (ex post) dei risultati dell'attuazione dei programmi delle Università.

2. Gli Indicatori di cui al comma 1 e le modalità per la relativa utilizzazione sono riportati nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 2

1. I programmi relativi alla parte restante del triennio 2010-2012, secondo quanto già previsto all'art. 2 (Programmazione delle Università), comma 2, del D.M. n. 50/2010, sono adottati dalle Università entro 90 giorni dalla data della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei Conti.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti.
Roma, 4 agosto 2011
F.to IL MINISTRO

Allegato
I parametri e i criteri, definiti mediante indicatori quali-quantitativi (nel seguito denominati Indicatori), per il monitoraggio e la valutazione (ex post) dei risultati dell’attuazione dei programmi delle Università, sono individuati nel modo appresso indicato, facendo riferimento alle linee generali d’indirizzo per il triennio 2010-2012 e alle connesse aree di attività (lettere a), b), c), d) ed e)) definite
nell’Allegato A) al D.M 23/12/2010, n. 50. Per ciascuna di tali aree, sono individuati più Indicatori di risultato, relativi a un dato periodo di tempo t.

a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere
Indicatore a.1 - Numero medio di docenti di ruolo che appartengono a (SSD) di base e caratterizzanti per corso di laurea e di aurea magistrale attivati
Indicatore a.2 - Proporzione di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale che hanno conseguito la laurea in un’altra Università in un numero di anni non superiore alla durata normale del relativo corso, aumentata di un anno

b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica
Indicatore b.1 - Proporzione di personale attivamente impegnato nella ricerca
Indicatore b.2 - Tasso di attrattività del corso di dottorato

c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti
Indicatore c.1 - Rapporto fra CFU effettivi e CFU teorici
Indicatore c.2 - Proporzione di iscritti che hanno svolto stage formativi esterni all’Università di appartenenza durante il corso di studi

In prospettiva e in relazione all’avvio dell’Anagrafe nazionale dei laureati e alla disponibilità dei dati necessari, sarà utilizzato in aggiunta all’indicatore c2, anche il seguente Indicatore c2-bis:
Indicatore c.2-bis - Proporzione di laureati occupati ad un anno dalla laurea sul totale dei laureati dello stesso anno

Nei successivi trienni di programmazione, in relazione alla adozione di un omogeneo sistema di rilevazione delle opinioni degli studenti, potrà essere altresì preso in considerazione anche uno specifico indicatore di qualità della didattica valutata dagli studenti.

d) i programmi di internazionalizzazione
Indicatore d.1 - Valore medio tra:
d.1.1 Proporzione di iscritti che hanno partecipato a programmi di mobilità internazionale (in regime di scambio e non)
d.1.2 Proporzione di studenti stranieri iscritti a corsi di laurea magistrale
d.1.3 Proporzione di studenti stranieri iscritti ai corsi di dottorato
Indicatore d.2 - Entità delle risorse acquisite dall’Unione europea e da agenzie e enti, esteri e internazionali

e) il fabbisogno di personale docente e non docente sia a tempo determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità 
Indicatore e.1 - Proporzione di risorse disponibili non impegnate per la copertura costi del personale (di ruolo e non)

In coerenza con quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del D.M. n. 50/2010 il Ministero prende in considerazione i predetti Indicatori di risultato “facendo riferimento ai miglioramenti o ai peggioramenti che caratterizzano gli esiti delle attività di ciascuna Università”.
A tal fine, relativamente a ogni Indicatore di risultato, in ciascuna delle predette aree di attività, sono calcolati indici parziali di variazione dei risultati utilizzando la differenza tra i valori dei singoli Indicatori di risultato relativi alla fine degli anni 2010 e 2011 rispetto a ciascuno degli anni precedenti ad essi. Tali indici parziali sono normalizzati (rapportando ciascuno alla somma degli indici parziali relativi a tutte le Università nello stesso periodo *), affinché assumano valori compresi tra zero e uno, e siano pertanto utilizzabili per il calcolo dell’indice complessivo di variazione dei risultati, secondo quanto appresso indicato.
Al fine di pervenire a un indice complessivo di variazione dei risultati, vengono calcolate per ciascuna Università - trattando opportunamente gli eventuali dati anomali - le medie dei predetti indici parziali utilizzando le ponderazioni appresso indicate:
> all’interno di ogni area di attività, a ciascun indice parziale (normalizzato) viene assegnato identico peso, la cui media fornisce il valore sintetico della variazione dei risultati relativo all’area di attività considerata;
> assegnando a ciascuna delle predette 5 medie d’area identico peso (p=0,2) e sommando i valori ottenuti vengono calcolate le variazioni complessive di risultato di ogni Università. Al fine di tenere conto delle specificità degli Istituti universitari statali a ordinamento speciale (Scuole Superiori, Scuole di dottorato e Università per stranieri), gli stessi possono effettuare specifiche opzioni relativamente alle ponderazioni da attribuire ai risultati nelle cinque diverse aree di attività entro il limite massimo del 50% (p=0,5) per ciascuna area di attività.
> infine, secondo quanto disposto dall’art. 3, commi 3 e 5, del predetto D.M. n. 50/2010, “al fine di tenere conto delle diversità dimensionali e di prestazione delle Università” i predetti valori sono ulteriormente ponderati “mediante l’utilizzazione del modello per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario”, ovvero, per gli Istituti a ordinamento speciale, “mediante le percentuali di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario relative agli stessi”.
L’indice complessivo in tal modo ottenuto, opportunamente normalizzato, sarà utilizzato ai fini di quanto indicato dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 50/2010.
In relazione a quanto disposto dallo stesso art. 3, comma 4, i predetti indici sono calcolati separatamente per le Università statali, ovvero per le Università non statali, ovvero per le Scuole Superiori e gli Istituti universitari di alta formazione dottorale, ovvero per le Università per Stranieri.

* Al fine di ovviare alle difficoltà operative poste dalla eventuale presenza di indici parziali negativi o uguali a zero, tutti gli indici parziali vengono preliminarmente normalizzati utilizzando per ogni Università lo scarto rispetto all’indice parziale minimo (relativo cioè all’Università in cui lo stesso assume il valore più basso) incrementato di 1.

martedì 2 agosto 2011

Prima arrabbiatura del Direttore generale del MIUR Daniele LIVON: Bologna e Cagliari bandiscono concorsi di ricercatore pubblicandoli solamente all'Albo d'Ateneo


Da Bologna a Cagliari arrivano i primi concorsi del dopo-riforma.  Tutti illegittimi.  Il ministero: dovranno riscriverli.

La riforma Gelmini lo diceva chiaramente all'articolo 9: i bandi dei futuri concorsi non dovranno più essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale ma «sul sito dell'ateneo e nei siti del Ministero e dell'Unione Europea». L'obbligo spetta alle università.

(omissis)

Daniele Livon ha 37 anni, da due mesi è direttore generale dell'Università del ministero dell'Istruzione. Alle spalle ha un lungo periodo da direttore amministrativo all'Università di Udine dove la riforma Gelmini è stata applicata in anticipo rispetto alla sua approvazione. Dire che è arrabbiato per i concorsi da ricercatore banditi dalle università di Bologna e Cagliari è un eufemismo.

Sul sito del ministero non esiste traccia di questi concorsi. Eppure la legge era molto chiara.
«Il ministero pubblicizza quello che viene comunicato. E sono le università ad avere l'obbligo di darci tutte le informazioni relative ai loro nuovi bandi. Non solo. Devono comunicare le stesse informazioni anche al sito dell'Unione Europea, un obbligo reso necessario dalla necessità di rendere le selezioni trasparenti e note anche all'estero».

Le università invece hanno fatto finta di nulla e dei bandi erano informati quattro gatti, o poco più.
«Le università di Bologna e Cagliari dovranno rivedere le procedure concorsuali, così come sono non possono essere accettate».


MIUR - DM 29/07/2011 - Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’articolo 15. Legge 30 dicembre 2010, n. 240


Link al DM 29.07.2011, n. 336 del M.I.U.R.

 
 
Art. 15. Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 
il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il 
Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinita',
 i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il 
conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16. I settori concorsuali 
sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale 
puo' essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati 
esclusivamente per quanto previsto agli articoli 18, 22, 23 e 24 della presente 
legge, nonche' per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 
17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
 
comma 95 dell'art. 17 (Legge 127/1997)
"L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:
a) la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari;
b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonchè la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonchè di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Pertanto, il DM 336/2011, oltre agli aspetti concorsuali di cui alla Legge 240/2010, ridefinisce implicitamente anche i SSD delle classi di Laurea (MIUR aprile 2007) per le implicazioni connesse alla formulazione degli Ordinamenti in offerta formativa per l'a.a. 2012-13 e seguenti.

Infine, si segnala che l'emanazione del DM - prevista entro 60 giorni (2 mesi circa) - ha richiesto 6 mesi esatti dall'entrata in vigore della Legge 240/2010 (29.01.2011).
Ciò nonostante negli allegati si riscontrano "imperfezioni" conseguenti alla riduzione dei nuovi SSD proposti dal CUN (numeri arabi privi di senso perchè riferiti a un solo nuovo SSD e attribuzioni di vecchi SSD a più di un nuovo SSD).

Sopravviveremo anche a questo. Coraggio.