martedì 3 maggio 2011

Proposte per SA, CdA e strutture di raccordo







Strutture di raccordo

La legge 240/2010 - Art.2, comma 2, lettera c) dispone quanto segue:

c) previsione della facolta' di istituire tra piu' dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinita' disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalita' e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.
La lettera f) dello stesso comma dispone "l'istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c)" solo nel caso che le strutture esistano. Ciò implica che prevedere la facoltà di istituire nello Statuto non significa istituire, né tantomeno attivare.
In ogni caso, sempre secondo l'Art.2, comma 2 (lettera a), a nessuna struttura di raccordo possono essere demandate le funzioni "finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie" attribuite al dipartimento.
In base a queste premesse, una proposta per le strutture di raccordo è la seguente:

Struttura di raccordo per l'assistenza

1. La struttura di raccordo per le funzioni assistenziali – nel seguito indicata come struttura di raccordo – ha il compito di rappresentare l’Università per quanto riguarda le questioni regolate dal protocollo d’intesa tra Regione FVG – Assessorato alla Sanità e Università.

2. La struttura di raccodo si articola, come prescritto dalla legge 240/2010 (art. 2, comma 2, lettera f), attraverso un organo deliberante formato dai direttori dei dipartimenti interessati, da una rappresentanza elettiva di studenti laureandi e specializzandi (due?) e da tre (quattro?) componenti per ciascun dipartimento, scelti tra gli afferenti responsabili di attività assistenziali (o di ricerca collegata ad attività assistenziali, ove ritenuto opportuno), con modalità elettiva da parte dei membri dei CdD dei dipartimenti interessati. L’organo deliberante designa, al suo interno, con esclusione dei direttori di dipartimento e della rappresentanza studentesca, un presidente che rappresenta la struttura di raccordo nelle sedi istituzionali.

3. La struttura di raccordo è una articolazione organizzativa accademica subalterna ai dipartimenti ed ai consigli di corso di laurea o specializzazione e, in definitiva, a SA e CdA.

4. Per tutte le questioni che prevedono assunzione di impegni e proposte di reclutamento o di ricerca rispetto alle istanze o controparti istituzionali regionali, la struttura di raccordo si attiene alle indicazioni provenienti dai dipartimenti, i quali devono pervenire a determinazioni univoche in materia. Qualora tale univocità non si realizzasse, la questione viene demandata al SA che formula l’indicazione guida per la struttura di raccordo.

5. Per tutte le questioni inerenti il coordinamento didattica/assistenza nelle attività di formazione e tirocinio di laureandi e/o specializzandi, la struttura di raccordo si attiene alle indicazioni provenienti dai consigli di corso di laurea e/o specializzazione. In caso di indicazioni contrastanti, della questione viene investito il SA che formula l’indicazione guida per la struttura di raccordo.

6. In nessun caso la struttura di raccordo può richiedere a dipartimenti o consigli di corso di laurea o specializzazione di adottare indirizzi autonomamente concordati con le istanze o controparti regionali istituzionali, qualora l’orientamento in merito di dipartimenti o consigli di corso di laurea o specializzazione sia contrario.

Struttura di raccordo per la didattica

Istituzione di Struttura Didattica di Servizio (SDS) o Scuola. 
La SDS o Scuola non ha le attribuzioni della struttura di raccordo prevista dalla 240/2010, è una struttura di servizio che si organizza per la gestione dei CdL collegati e fa capo ai presidenti di CdL (e/o 1-2 loro delegati) ed al personale di gestione tecnico-amministrativa.
La SDS o Scuola recepisce i principi enunciati nello Statuto di Ca' Foscari:
  • Abolizione delle Facoltà. 
  • Nessuna struttura di raccordo si inserisce fra Senato/CdA e Dipartimenti;  
  • Centralità dei Dipartimenti;  
  • Consigli di Corso di Laurea per la conduzione didattica;  
  • Le Scuole sono strutture didattiche che collegano i Dipartimenti fra loro per organizzare l’offerta formativa nei settori più interdisciplinari e innovativi. 
  • Le risorse sono fornite dai Dipartimenti;  
  • Tutto il resto dell’offerta didattica è organizzata e fornita direttamente dai Dipartimenti. 
  • I Dipartimenti approvano anche l’offerta formativa delle Scuole;
  • Ruolo decisivo di regia del Senato (e del CdA) per coordinare l’attivitàdei Dipartimenti e delle Scuole.

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