sabato 16 aprile 2011

STRUTTURE DIDATTICHE E DOCENTI DI RIFERIMENTO IN RAPPORTO CON I REQUISITI DI DOCENZA



Come noto la legge 240 attribuisce ai DIPARTIMENTI  il ruolo di struttura operativa di primo livello storicamente assolto dalle FACOLTA'. Tale innovazione è motivata da "grevi" esigenze di semplificazione (gelmini) e contenimento della spesa pubblica (tremonti) e lascia ai dipartimenti stessi il compito di attivare e operare tramite STRUTTURE INTERMEDIE che hanno funzioni di "centro di servizi" e di "coordinamento"; compiti avanzati, ma simili a quelli del CLAV nel nostro Ateneo (per capire di cosa si parla). Saranno infatti i Direttori di dipartimento e non più i Presidi di Facoltà a sedere nel Nuovo Senato Accademico, non di diritto, ma in un numero stabilito in automia dal Nuovo Statuto (minimo 8).
Oggi in Ateneo abbiamo 15 Direttori di dipartimento e 10 Presidi di facoltà che di diritto sono SENATORI: lo Stato chiede ai presidi di "abdicare".
Ciò certamente non per evitare "conflitti di interessi" quanto piuttosto per ridurre all'osso l'offerta formativa superstite rispetto l'impostazione originaria delle Facoltà che si riferivano alle Tabelle ministeriali dello Stato unitario di cui celebriamo i 150 anni e gestivano le risorse umane in assenza di criteri manageriali.
Basti pensare che nell'articolato della Legge 240/2010 si cita ben 28 volte il Ministero dell'economia e delle finanze, 33 volte il Consiglio di Amministrazione, 12 volte il Dipartimento un nemmeno una volta il CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA.
I Consigli di Corso di Laurea sono a contatto diretto con l'aula, dove docenti e discenti svolgono la loro attività più rilevante, quella che ci consente di chiamarci ancora UNIVERSITA' e non altro.
Da qualche anno non solo il "Libretto dello studente” è on-line, ma anche le attività didattiche dei docenti, il loro carico didattico, quante ore e quanti esami, che voti danno, etc.
L'offerta formativa è monitorata ex-ante ed ex-post e lo sarà ancor di più. Quando i contenuti di Legge delega al Governo e i 48 DM previsti dalla Legge 240 verranno emanati, ci troveremo a ragionare in modo vincolante sui DOCENTI DI RIFERIMENTO dei singoli CCL, quelli che nei documenti dei diversi Ordinamenti vengono identificati nei modelli B1.
In autonomia possiamo anche riprogettare il layout dell'Ateneo pensando, anche per la didattica, la nuova governance, ma non possiamo dimenticarci che alla base c'è la domanda e l'offerta: gli "studenti" e i "docenti di riferimento". Cioè i docenti di riferimento del corso di studio: chi sono?

Forse è il caso di leggere come vengono descritti a pag. 65 della monografia “Dentro e fuori dal labirinto" di E. Stefani e V. Zara (edita dalla CRUI nel 2009):

“Vi è molta confusione sui docenti di riferimento e sul loro rapporto con i requisiti di docenza.
I nominativi dei docenti di riferimento sono richiesti dalla Sezione Off.F della banca dati ministeriale, corrispondente alla fase legata all’attivazione del corso di studio. Una possibile chiave di lettura è la seguente.
I docenti di riferimento dovrebbero essere i quattro docenti/anno che sono richiesti dai requisiti necessari di docenza del DM 544/07. Tali docenti sono tenuti a insegnare effettivamente nei corsi di studio per i quali vengono conteggiati. Si tratterebbe, in un certo senso, di “garanti”, giacché la loro presenza e il loro impegno concreto nel corso costituisce la base minima necessaria per l’erogazione dell’offerta formativa.
Tali docenti, inoltre, dovrebbero essere utilizzati per il calcolo della copertura dei 90 CFU ai sensi dell’art. 1, comma 9, DDMM del 16 marzo 2007.
Essi, infine, dovrebbero afferire alla struttura didattica di coordinamento del corso in questione. Risulta quindi evidente che una definizione dei docenti di riferimento non può prescindere da aspetti legati alla governance. Ogni Facoltà prevede, al proprio interno, un certo numero di corsi di studio.Ogni corso deve poter fare affidamento su un certo numero di docenti di riferimento; nel caso di un corso di laurea, essi dovrebbero essere pari a 12.
Essi, comunque, rappresentano la base minima di docenza del corso di studio, che potrebbe richiedere un numero complessivo di docenti superiore.
Il numero totale di docenti che insegnano in quel determinato corso, inclusi i docenti di riferimento, dovrebbe afferire alla struttura didattica di coordinamento del corso stesso.
Ovviamente, sorge il problema che il docente, di norma, insegna in più di un corso di studio. Bisogna, quindi, escogitare nuove forme di governance che assicurino rapidità e flessibilità gestionale. 
È quindi lecito porsi la domanda se val la pena prevedere una struttura didattica per ogni corso di studio, oppure prevedere forme di aggregazione di corsi di studio in un’unica struttura di coordinamento. L’aggregazione dei corsi potrebbe avvenire in senso orizzontale (corsi della stessa classe) o in senso verticale (corsi di I o di II livello che condividano docenti e presentino comuni strategie didattiche)."

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