venerdì 3 giugno 2011

Lavori della "Commissione revisione Statuto" - TESTO DELLO STATUTO dell’Università degli Studi di Udine agg. seduta del: 31.5.2011 “STRUTTURE E LORO ORGANI”


INDICE

TITOLO .....
STRUTTURE E LORO ORGANI


Sezione I^ -STRUTTURE DELL’UNIVERSITA’


Art. ..... -Generalità
Art. ..... -Partecipazioni


Sezione II^ -DIPARTIMENTI


Art. ..... -Dipartimento
Art. ..... -Organi e strutture del Dipartimento
Art. ..... -Direttore del Dipartimento
Art. ..... -Consiglio di Dipartimento
Art. ..... -Giunta di Dipartimento
Art. ..... -Commissione didattica di Dipartimento
Art. ..... -Costituzione, attivazione e disattivazione dei Dipartimenti


SEZIONE III^ -STRUTTURA DI RACCORDO (DENOMINAZIONE ANCORA DA DEFINIRE)


Art. ..... -Istituzione di ..... e partecipazione a .....


Art. ..... -Organi della .....
Art. ..... -Presidente del Consiglio della .....
Art. ..... -Consiglio della .....
Art. ..... -Disattivazione della .....
Art. ..... -..... ... .....




Sezione IV^ -COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI-STUDENTI


Art. ..... -Commissione paritetica docenti-studenti


Sezione V^ -CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO


Art. ..... -Consiglio di Corso di studio









TITOLO .....
STRUTTURE E LORO ORGANI




Sezione I^ -STRUTTURE DELL’UNIVERSITA’




ART. …. -GENERALITÀ


1. Le strutture di didattica e ricerca dell’Università sono i Dipartimenti. Sono altresì strutture didattiche dell’Università la Scuola Superiore, istituto di eccellenza ad accesso riservato a vincitori di concorso, che persegue precipuamente lo scopo di formare allievi, approfondendo con metodo scientifico le loroc conoscenze in un quadro interdisciplinare, nonché, ove costituite, le ..... .
2. Sono, inoltre, strutture dell’Università le Unità Organizzative di servizio alla ricerca e alla didattica e di supporto amministrativo, gestionale e tecnico. Esse sono istituite mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Possono essere istituite altre strutture di ricerca e/o didattica a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
4. L’articolazione organizzativa delle strutture di cui al comma 2, è definita dal Direttore generale sulla base di indirizzi del Consiglio di Amministrazione.


ART. …. -PARTECIPAZIONI


1. L’Università, al fine di realizzare i propri fini istituzionali, può costituire Consorzi, Fondazioni, Società e  Associazioni, ivi compresi Centri Interuniversitari, ovvero partecipare ai predetti soggetti, anche se già costituiti.


Sezione II^ -DIPARTIMENTI


ART. …. -DIPARTIMENTO


1. Il Dipartimento è la struttura deputata a:
a) promuovere e coordinare le attività di ricerca scientifica;
b) promuovere e gestire i Corsi di studio finalizzati al conferimento dei titoli accademici previsti dalla
normativa vigente e le altre eventuali iniziative didattiche di sua competenza;
c) promuovere e gestire le attività rivolte all’esterno, funzionali, correlate o accessorie alle attività di cui alle lettere a) e b).


2. Per la condivisione della responsabilità didattica e il coordinamento delle iniziative didattiche di propria competenza, un Dipartimento può collaborare con altri Dipartimenti nel quadro di appositi accordi, anche  costituendo una …. ai sensi dell’art. ..… .
3. Al Dipartimento afferiscono professori e ricercatori, inquadrati in settori scientifico-disciplinari omogenei, o comunque strettamente finalizzati e/o connessi all’attività di ricerca dipartimentale, in numero non inferiore a quello definito per legge. Ogni professore e ogni ricercatore dell’Ateneo deve afferire a un Dipartimento.
4. Le afferenze e le aggregazioni sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.
5. Secondo modalità stabilite dall’amministrazione centrale dell’Ateneo, al Dipartimento è assegnato personale tecnico-amministrativo per il supporto e la gestione delle attività di cui al comma 1.
6. Il Dipartimento ha autonomia e responsabilità gestionale nelle forme e nei limiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
7. L'identità scientifica dei Dipartimenti è definita da settori concorsuali identificati, ove possibile e di regola, come di esclusiva pertinenza di un singolo Dipartimento e deve essere chiaramente distinta da quella degli altri Dipartimenti. Ciò non esclude che a un Dipartimento possano afferire professori e ricercatori inquadrati in settori scientifico-disciplinari di pertinenza di un diverso Dipartimento, qualora la loro attività di studio risulti strettamente connessa all’attività di ricerca della struttura cui afferiscono o intendono afferire.


ART. …. -ORGANI E STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO


1. Sono organi necessari del Dipartimento:
a) il Direttore;
b) il Consiglio di Dipartimento;
2. Sono organi facoltativi del Dipartimento:
a) la Giunta di Dipartimento;
b) la Commissione didattica di Dipartimento.
3. Sono strutture facoltative del Dipartimento:
a) le Sezioni.


ART. …. -DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO


1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed è responsabile della sua gestione, con riguardo alle competenze che gli sono proprie.
2. Il Direttore:
a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ove istituita;
b) cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati;
c) promuove le attività del Dipartimento;
d) rappresenta il Dipartimento nei rapporti con gli altri organi dell’Ateneo;
e) designa, tra i professori afferenti al Dipartimento, un Direttore vicario che lo supplisce in caso di assenza o impedimento;
f) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori di prima fascia afferenti al Dipartimento.
Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.


ART. …. -CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO


1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo collegiale di programmazione, governo e gestione delle attività del Dipartimento.
2. Il Consiglio:
a) approva, per quanto di competenza: il Regolamento di Dipartimento; i Regolamenti dei Corsi di studio, di dottorato di ricerca e delle altre iniziative didattiche al cui procedimento di formazione sia chiamato a compartecipare; convenzioni, contratti e atti negoziali;
b) approva, o comunque si esprime su: il Regolamento della …., o delle …. cui eventualmente partecipi; i documenti di programmazione economico-finanziaria, nonché quelli a consuntivo, funzionali alla predisposizione del bilancio unico d’Ateneo; il Piano delle ricerche e le relazioni triennali sull’attività scientifica e didattica dei professori e ricercatori afferenti al Dipartimento; il Piano dell’offerta formativa del Dipartimento, verificando la sostenibilità dei Corsi attivati o da attivare in relazione ai requisiti di docenza; annualmente, la programmazione didattica, ivi compresa quella predisposta dai Consigli delle …. cui il Dipartimento partecipa; le domande di afferenza presentate da professori e ricercatori;
c) detta i criteri generali per l’impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del  Dipartimento;
d) definisce le materie e i compiti specifici da delegare alla Giunta di Dipartimento, ove istituita;
e) propone al Consiglio di Amministrazione: l’attivazione, la disattivazione, la non attivazione, per una o più annualità, delle iniziative didattiche di sua esclusiva competenza; l’istituzione di nuove iniziative
didattiche; la copertura di posti di professore e ricercatore nei settori scientifico-disciplinari di sua competenza, nonché la chiamata di professori e ricercatori;
f) dà parere vincolante alla …., o alle …. cui eventualmente partecipi circa l’attivazione, la disattivazione, la non attivazione, per una o più annualità, delle iniziative didattiche affidate al coordinamento della ….;
g) propone al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico quanto ritiene opportuno sottoporre all’attenzione dei due organi in materia di organizzazione, razionalizzazione e programmazione dell’offerta formativa d’Ateneo;
h) limitatamente alle iniziative didattiche non affidate al coordinamento di una …. e quindi per i Corsi di studio di sua esclusiva competenza, esercita in proprio le funzioni di cui all’art. ....., comma 2, recante le competenze dei Consigli delle …. istituite in Ateneo;
i) destina le risorse per incarichi didattici e delibera su tutti gli aspetti della gestione didattica che comportano l’utilizzo di risorse;
l) esprime, per quanto di competenza, pareri sui Regolamenti generali;
m) svolge ogni altra attribuzione assegnatagli dall’ordinamento universitario e dal presente Statuto, comprese le funzioni assistenziali, siccome previste dalle intese tra Università e Regione Friuli Venezia Giulia.
3. Il Consiglio è composto da:
a) i professori afferenti al Dipartimento;
b) i ricercatori afferenti al Dipartimento;
c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura stabilita dal Regolamento Generale di Ateneo;
d) il segretario amministrativo di Dipartimento che funge, di regola, da segretario del Consiglio;
e) una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di studio di pertinenza del Dipartimento nella misura stabilita dal Regolamento generale di Ateneo.
4. La composizione del Consiglio di Dipartimento varia secondo la normativa vigente e, specificamente, secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo, in rapporto agli argomenti posti all’ordine del giorno.


ART. ..... -GIUNTA DI DIPARTIMENTO


1. La Giunta di Dipartimento, ove costituita, è l'organo di gestione corrente del Dipartimento.
2. La Giunta:
a) coadiuva il Direttore;
b) delibera su materie di gestione corrente secondo quanto previsto dai Regolamenti;
c) svolge compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento;
d) delibera in via definitiva sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
3. La Giunta è costituita dal Direttore, dal Segretario di Dipartimento e da rappresentanze elette al proprio interno da ciascuna componente presente in Consiglio di Dipartimento, nelle proporzioni indicate dal Regolamento.
4. La durata del suo mandato coincide con quella del Direttore.


ART. ..... -COMMISSIONE DIDATTICA DI DIPARTIMENTO


1. La Commissione didattica di Dipartimento, ove istituita, svolge funzioni istruttorie e propositive in materia di coordinamento e razionalizzazione dei Corsi di studio di pertinenza del Dipartimento.
2. La Commissione è composta dai Coordinatori dei Corsi di studio di pertinenza del Dipartimento e da una rappresentanza degli studenti iscritti a Corsi stessi, nella misura stabilita dal Regolamento Generale di Ateneo.


ART. ..... -ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DI DIPARTIMENTI


1. La proposta di istituzione di un nuovo Dipartimento va sottoscritta da almeno quaranta professori e ricercatori.
2. Previo parere del Senato Accademico, l’eventuale istituzione e conseguente attivazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
3. Quando vengono meno i requisiti legali e regolamentari che ne giustificano l’esistenza, la disattivazione di un Dipartimento viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
4. I professori e ricercatori già afferenti al Dipartimento disattivato devono chiedere l’afferenza a un diverso Dipartimento entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di disattivazione del Consiglio di Amministrazione. Ove ciò non avvenga, la richiesta verrà effettuata - in nome e per conto del professore o del ricercatore inadempiente - dal Senato Accademico.


Sezione III^ -..........


ART. ..… -ISTITUZIONE DI ..... E PARTECIPAZIONE A …..


1. È possibile istituire strutture di raccordo tra due o più Dipartimenti, in tutto o in parte affini dal punto di vista disciplinare, ove ciò sia funzionale al coordinamento e alla razionalizzazione dell’attività didattica di più Corsi di studio, ovvero al coordinamento delle funzioni didattiche e di ricerca con quelle assistenziali assegnate ai docenti.
2. Tali strutture assumono la denominazione di «.....».
3. I Dipartimenti interessati deliberano l’intendimento di costituire una ..... a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun Consiglio, indicandone la denominazione, il Dipartimento o i Dipartimenti con i quali ritengono di raggrupparsi, nonché le iniziative didattiche che la ..... è finalizzata a coordinare.
4. L’istituzione di una ..… è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico.
5. Anche il Senato Accademico, nell’esercizio delle sue competenze in materia di didattica, può proporre l’istituzione di una .....; sulla proposta si esprimono motivatamente i Dipartimenti individuati dal Senato come potenzialmente interessati.
6. Il numero massimo, comunque non superiore a dodici, delle ….. che possono essere istituite è stabilito dal Senato Accademico, nel rispetto della proporzionalità alle dimensioni dell’Ateneo e in relazione all’articolazione delle aree scientifico-disciplinari presenti.
7. Nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento Generale d’Ateneo, il Senato Accademico stabilisce altresì i requisiti qualitativi e quantitativi per:
a) l’istituzione di una ….., con riferimento anche alla numerosità minima dei Corsi di studio che la stessa è chiamata a coordinare;
b) la partecipazione dei Dipartimenti che intendano prendervi parte, con riferimento anche al livello di coinvolgimento dei docenti afferenti a un Dipartimento nelle iniziative didattiche coordinate e al
numero massimo di ….. cui un Dipartimento può partecipare.


ART. ..… -ORGANI DELLA …..


1. Sono organi della …..:
a) il Presidente del Consiglio della …..;
b) il Consiglio della ….. .


ART. ..… -PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA …..


1. Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio della …..;
b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio della …..;
c) rappresenta la ..... nei rapporti con gli altri organi dell’Ateneo.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio della ….. tra i professori ordinari che fanno parte del Consiglio stesso, con esclusione dei Direttori di Dipartimento, qualora siano componenti del Senato Accademico.
3. Il Presidente resta in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente per una sola volta.
4. Il Presidente designa un Vice Presidente vicario che lo supplisce in caso di assenza o impedimento.


ART. ..… -CONSIGLIO DELLA …..


1. Il Consiglio della ..... è l’organo collegiale che svolge funzioni di controllo, coordinamento e razionalizzazione delle iniziative didattiche di competenza della ......
2. Il Consiglio:
a) propone al Consiglio di Amministrazione l’attivazione delle iniziative didattiche coordinate dalla ....., acquisito il parere favorevole dei Dipartimenti interessati;
b) definisce criteri e modalità comuni per la gestione didattica e organizzativa dei Corsi di pertinenza e delle relative attività di supporto;
c) coordina e gestisce eventuali attività didattiche comuni ai Corsi di pertinenza, incluse quelle relative alle prove di accesso e finali;
d) verifica, coordina fra loro e approva le proposte formulate dai singoli Consigli di Corso di studio, in merito alla modifica di ordinamenti e regolamenti didattici, alla programmazione annuale e all’organizzazione delle attività didattiche;


e) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei docenti e dei ricercatori secondo criteri di equità, nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli;
f) formula proposte ai Dipartimenti competenti per: la destinazione delle risorse per incarichi didattici; la copertura dei posti di ruolo dei docenti e dei ricercatori;
g) formula proposte al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico per l’organizzazione, la razionalizzazione, la programmazione dell’offerta formativa dell’Ateneo;
h) predispone e sottopone all’approvazione dei Consigli dei Dipartimenti partecipanti il Regolamento della ….. .
3. Il Consiglio della ….. è composto da:
a) i Direttori dei Dipartimenti partecipanti;
b) i Coordinatori dei Corsi di studio e di dottorato coordinati dalla ….., eletti, qualora il loro numero ecceda il limite massimo previsto dalla legge, dai docenti afferenti ai Dipartimenti partecipanti;
c) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai Corsi coordinati dalla ….., in misura pari al 15% dei componenti l’organo.
4. I componenti elettivi del Consiglio rimangono in carica tre anni accademici.


ART. ..… -DISATTIVAZIONE DELLA …..


1. Fatto salvo il caso in cui venga meno il requisito minimo della partecipazione di almeno due Dipartimenti, che rende la disattivazione della ...... automatica, il procedimento di disattivazione della struttura è eguale e contrario a uno fra quelli previsti per l’istituzione della struttura.
 
ART. ..… -.......... ………… ……………..


1. E’ assicurata la possibilità di istituire tra i Dipartimenti di area sanitaria una ....... Per quest’ultima valgono, ove compatibili, le regole generali sin qui esposte. Essa assume inoltre i compiti di elaborazione, proposta e attuazione dei progetti formativi coerenti con la missione dell’Università e delle Aziende sanitarie ad essa correlate ed è coinvolta nelle attività assistenziali, secondo quanto previsto nelle intese con la Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Ove istituita la ......, il Consiglio della medesima, al fine di garantire l’inscindibilità tra le funzioni di didattica, ricerca e assistenza, assume, sentiti i Consigli di Dipartimento, le decisioni più idonee per il loro coordinamento e delibera su ogni altro profilo individuato dal Regolamento Generale di Ateneo e dagli accordi con la Regione Friuli Venezia Giulia.
3. La composizione del Consiglio della ...... di cui al precedente art. ....., comma 3, lett. b), è, per la ..... ... ....., modificata come segue:
a) i Direttori dei Dipartimenti partecipanti;
b) i Coordinatori dei Corsi di studio e/o di dottorato coordinati dalla Scuola, dai responsabili delle attività assistenziali di competenza della ...... così come individuati nel Regolamento della ......, eletti, qualora il loro numero ecceda il limite massimo previsto dalla legge, da parte dei docenti afferenti ai Dipartimenti coinvolti.
c) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai Corsi coordinati dalla ….., in misura pari al 15% dei componenti l’organo.


Sezione IV^ -COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI-STUDENTI


ART. ..... -COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI


1. Con riferimento a tutti i Corsi di studio attivati, è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti presso ogni Dipartimento o presso ogni ..... cui pertengono i Corsi stessi.
2. La Commissione paritetica docenti-studenti:
a) svolge attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
b) agendo in linea con i risultati dell’attività del Nucleo di valutazione di Ateneo, individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività di cui alla lettera a);
c) formula pareri sull’attivazione, sulla modificazione e sulla soppressione di Corsi di studio.
3. La Commissione è composta da una rappresentanza paritetica di docenti e studenti, designati dal Consiglio di Dipartimento o dal Consiglio della ..... tra i propri componenti, in misura compresa tra due e cinque per ciascuna delle componenti, secondo quanto previsto dai Regolamenti interni delle singole strutture. Nel caso in cui nei predetti Consigli non vi siano rappresentanti degli studenti eletti in numero sufficiente, potranno essere designati anche rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Corso coordinati dalla struttura.
4. Il Consiglio della struttura designa il Presidente della Commissione tra i docenti componenti la stessa.
5. La Commissione resta in carica un biennio.


Sezione V^ -CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO


ART. ..... -CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO


1. Il Consiglio svolge funzioni di programmazione didattica e gestione di un Corso di studi. Esso è istituito contestualmente all'attivazione del Corso. Per comprovate esigenze organizzative e in presenza di classi didattiche affini è possibile l'istituzione di Consigli unificati di Corsi di studio, nei quali confluiscono due o più Consigli di Corso.
2. Il Consiglio è composto da tutti i docenti che svolgono nel Corso, a qualunque titolo, attività didattica, e da una rappresentanza degli studenti iscritti al Corso, nella misura stabilita dal Regolamento Generale di  Ateneo.
3. Tra i professori e i ricercatori il Consiglio elegge al proprio interno il Coordinatore del Corso.
4. Il Consiglio di Corso di studio:
a) propone alla struttura di riferimento eventuali modifiche agli ordinamenti e ai Regolamenti didattici;
b) propone alle strutture di riferimento la copertura didattica degli insegnamenti del Corso e sottopone alle stesse i programmi dei singoli insegnamenti;
c) delibera sulle pratiche studenti;
d) delibera in via definitiva sulle materie allo scopo elencate nei Regolamenti;
e) svolge ogni altro compito previsto dai Regolamenti di Ateneo.

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