Consentitemi una domanda, ma il tempo che noi
"impieghiamo" per soddisfare questi obblighi burocratici, riorganizzando
i nostri corsi di laurea, come può essere calcolato nel bilancio
"produttivo" del sistema universitario?
La chiamano qualità ma adempiere al decreto ministeriale comporta, fare questa "roba" (Relazione di riesame, SUA) oltre al Rad (modello A, B1 e B2).
E' evidente che tutta questa attività per garantire l'offerta formativa AA per AA sottrae tempo alle attività per cui un Ateneo viene davvero valutato
(didattica & ricerca): questo malus, da quale bonus è compensato?
"Se il controllo della qualità non è in sé una cattiva idea, lo stesso
non si può dire del modo in cui il Ministero, basandosi sulle
indicazioni dell’ANVUR, ha scelto di metterla in pratica. Annunciato da
un comunicato stampa del Ministro, è infine uscito il D.M. 47 del 30/1/2013 che recepisce il documento
sull’Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento (A.V.A.)
di sedi universitarie e corsi di studio, diffuso dal ANVUR nel luglio
scorso.
L’obiettivo è ambizioso. Scrive il Ministro nel comunicato stampa: “Le
attività di valutazione [...] dovranno verificare e accertare la
qualità della didattica e della ricerca, dei corsi di laurea,
dell’organizzazione delle sedi e dei corsi di studio, nonché la presenza
e i requisiti delle strutture al servizio degli studenti, come le aule e
le biblioteche, il resto degli strumenti didattici e tecnologici e, non
ultimo, la sostenibilità economico-finanziaria dell’ateneo.” Per chi non sta alle regole la pena è capitale: “Il rispetto di tali requisiti sarà condizione necessaria per ricevere l’accreditamento iniziale.”
Gli atenei dovranno assicurarsi di rientrare nei parametri stabiliti
dal Ministero per ricevere l’accreditamento iniziale (e quindi di poter
rimanere aperti) entro il 4 marzo 2013: quattro settimane scarse!
Fra tutti i requisiti per l’accreditamento iniziale
delle sedi richiesti dal D.M. 47 ci sono due vincoli quantitativi: uno è
posto sulla quantità massima erogabile di didattica (misurata in ore di
didattica erogata dai docenti), quello che nei documenti dell’ANVUR e
nel D.M. 47 viene chiamato “indicatore DID”; l’altro concerne la
numerosità massima degli studenti per corso di studio. Entrambi i
valori dipendono dal numero di docenti dell’ateneo. Vi è poi un terzo
indicatore, riferito alla “sostenibilità economico/finanziaria” che
rende più stringenti i requisiti per istituire nuovi corsi di studio.
Gli altri requisiti si riferiscono alla struttura organizzativa e
burocratica che gli atenei devono mettere in piedi per sostenere il
processo di accreditamento. In questo articolo ci concentriamo sui requisiti quantitativi
della didattica erogabile e della numerosità degli studenti, rimandando
ad altra occasione l’esame delle procedure amministrativo-burocratiche
richieste per l’accreditamento.
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