03142/2012 REG.PROV.CAU.
N. 05857/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5857 del 2012, proposto da:
Associazione Italiana dei Costituzionalisti (Aic), rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Luciani, Alessandro Pace, Federico Sorrentino, con domicilio eletto presso Federico Sorrentino in Roma, Lungotevere delle Navi, 30;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), rappresentati e difesi dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tribuario (Aipdt), Società Italiana di Dirtto Internazionale (Sidi), rappresentati e difesi dall’avv. Silvia Felicetti, con domicilio eletto presso Silvia Felicetti in Roma, Lungotevere delle Navi,30;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, d.m. n. 76/12 avente ad oggetto: regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla i^ e alla ii^ fascia dei professori universitari, nonche’ le modalita’ di accertamento della qualificazione dei commissari ai sensi art. 16 co. 3 lett. a) b) c) l. n. 240/10 e artt. 4 e 6 co. 4 e 5 d.p.r. n. 222/11
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur);
Visti gli atti di intervento;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura alla odierna camera di consiglio;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2012 il dott. Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, ai sensi dell’art. 55 comma 10 del codice del processo amministrativo, le esigenze sia dell’Associazione sia dei professori ricorrenti possono essere adeguatamente tutelate con la fissazione dell’udienza di merito, non sussistendo, allo stato, alcun danno grave ed irreparabile, anche alla luce della nota del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 24 agosto 2012,
ritenuto, compatibilmente con il carico della sezione, di fissare l’udienza pubblica del 23 gennaio 2013;
ritenuta, altresì, la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 23 gennaio 2013.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Domenico Lundini, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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