giovedì 27 settembre 2012
"MOZIONE" MAZZARELLA GELMINI BINETTI
La Camera dei Deputati,
premesso che
- l’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha istituito l’abilitazione scientifica nazionale, destinata ad attestare la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, e ha stabilito che sia attribuita con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche di ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per area disciplinare definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- tale decreto, emanato il 7 giugno 2012 (n. 76) anche sulla base delle indicazioni dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), stabilisce tra l’altro che:
- nell’allegato A, numero 3, lettera b), che, per i settori cosiddetti bibliometrici, “ottengono una valutazione positiva dell’importanza e dell’impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all’abilitazione i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno due degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c) del numero 2” del medesimo allegato;
- nell’allegato B, numero 4, lettera b), che, per i settori cosiddetti “non bibliometrici”, “ottengono una valutazione positiva dell’importanza e dell’impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all’abilitazione i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a) e b) del numero 3” del medesimo allegato;
- nell’articolo 6, commi 1-2-3-4, lettere b), che l’abilitazione può essere attribuita esclusivamente ai candidati i cui indicatori dell’impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all’allegato A, numero 3, lettera b), e all’allegato B, numero 4, lettera b), cioè siano superiori alla mediana in almeno due (per i settori bibliometrici) e uno (per i settori non bibliometrici) degli indicatori previsti;
- nell’articolo 3, comma 3, che la commissione può eventualmente utilizzare “ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli” purché questi siano “predeterminati dalla commissione con atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello dell’università sede della procedura di abilitazione”;
considerato che:
- alla luce della normativa citata in premessa, non è chiaro quanto l’effettivo superamento del valore mediano degli indicatori sia vincolante per il conseguimento dell’abilitazione;
- la normativa citata induce qualche dubbio anche sotto il profilo della parità di trattamento tra i candidati visto che introduce una netta differenziazione tra settori bibliometrici, sostanzialmente quelli scientifici e tecnologici, e settori non bibliometrici, sostanzialmente quelli umanistici ed economico-giuridico-sociali, in termini di numero e tipologia delle condizioni numeriche vincolanti;
- gli interventi pubblici dei componenti del consiglio direttivo dell’ANVUR non hanno chiarito la situazione e anzi hanno finito col diffondere ulteriori dubbi e col suscitare la predisposizione di comportamenti interpretativi difformi tra le varie aree disciplinari;
- questa problematica ha attirato una grande attenzione del mondo universitario con decine di interventi sulla stampa o sul web, tenuto conto che l’incertezza interpretativa influenza la partecipazione o meno alle procedure in considerazione della sanzione prevista per chi partecipi e non consegua l’abilitazione;
- gli indicatori bibliometrici, pur in linea di principio interessanti e non privi di riscontri internazionali, soprattutto in alcuni settori scientifici, presentano forti limiti di descrittività, e non mancano seri dubbi sulla tenuta algoritmica e giuridica del loro calcolo (anche a causa della perdurante incertezza sull’affidabilità della base di dati utilizzata e sui meccanismi di calcolo adottati) e dunque sulla significatività dei loro valori, tanto che in nessun Paese sono utilizzati in modo automatico e vincolante per reclutare o promuovere i docenti;
- gli indicatori per i settori “non bibliometrici” sono assolutamente privi di riscontri internazionali e privilegiano, con due indicatori su tre, la valutazione meramente quantitativa della produzione scientifica, mentre il terzo indicatore, riferito alla pubblicazione di articoli su riviste “di classe A” è basato su una aleatoria ed affrettata classificazione delle riviste, peraltro resa nota, e neppure per tutte le Aree, dopo la data di scadenza del bando per gli aspiranti commissari e del termine ultimo per ritirare la domanda eventualmente già presentata;
- in particolare, la decisione di ricorrere, per il calcolo di tali indicatori, alle mediane ricavate dalla produzione scientifica dei professori di ruolo nei precedenti dieci anni, anziché a rigorose soglie assolute, introduce nel sistema una forte aleatorietà di metodo e di merito, impedendo tra l’altro ai futuri candidati di conoscere con sufficiente anticipo i requisiti da superare per conseguire l’abilitazione, essendo tali requisiti imprevedibilmente mutevoli, anche in misura assai sostanziale;
- la possibilità che tali meccanismi possano essere adottati in Italia ha portato alcuni tra i più validi intellettuali italiani di varie discipline scientifiche e umanistiche a segnalarne le conseguenze potenzialmente disastrose per il futuro dell’università, quali la possibile perdita dell’irriducibile e positiva complessità della mappa dei saperi nelle università, la possibile sparizione di intere nicchie disciplinari di grande prestigio internazionale e valore culturale se fanno capo a piccole comunità o si caratterizzano per approcci innovativi o interdisciplinari, l’incentivazione di comportamenti opportunistici slegati da una reale considerazione dei valori scientifici;
- notevoli perplessità sono state ripetutamente espresse sia dal Consiglio Universitario Nazionale, organo democratico rappresentativo del sistema universitario, sia da molte società scientifiche;
- in particolare il Consiglio Universitario Nazionale ha segnalato che, a bando già pubblicato, sono state fornite agli interessati informazioni parziali e instabili col rischio di compromettere la possibilità di sviluppare completi e corretti convincimenti circa le condizioni di partecipazione alle procedure di abilitazione e ha chiesto al Ministro di adottare ogni iniziativa utile all’esigenza di chiarezza e certezza dei criteri e dei parametri e di rendere pubblici, in base al principio di trasparenza come fondamento della democrazia amministrativa e a tutela del legittimo affidamento, dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione, tutti i dati e gli algoritmi utilizzati per il calcolo delle mediane nonché gli atti e i documenti relativi alla classificazione delle riviste scientifiche in classi di qualità;
- un ricorso è stato presentato dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti e la decisione nel merito del TAR è fissata per il 23 gennaio 2013;
ritenuto che:
- l’abilitazione scientifica nazionale prevista dalla legge 240/2010 costituisce un’innovazione importante nella prassi accademica italiana, prevedendo per la prima volta criteri e parametri nazionali per le diverse aree scientifiche, al fine di garantire che alle selezioni condotte dai singoli atenei possano comunque partecipare solo candidati in possesso di una qualificazione condivisa dalla comunità scientifica nazionale e internazionale;
- una rapida e condivisa messa in opera delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, cardine del nuovo sistema di reclutamento e promozione introdotto dalla legge 240/2010, è un punto cruciale e urgente per il futuro dell’università italiana dopo molti anni di blocco;
- gli altri criteri e parametri indicati nel decreto n. 76 costituiscono, nel perfetto rispetto di quanto previsto dalla legge 240, una nuova e profonda analisi dei numerosi e disparati fattori che contribuiscono a delineare la qualità scientifica di un docente universitario, il cui uso sarebbe molto importante per favorire scelte scientificamente ben fondate delle commissioni giudicatrici in termini di merito dei candidati e per diffondere sempre più una cultura della valutazione che eviti casi molto criticabili avvenuti in passato;
- è importante che le commissioni giudicatrici siano informate e discutano i valori dei vari indicatori quantitativi di tipo bibliometrico e le loro mediane, ma senza essere obbligate ad utilizzarli in modo meccanico e dirimente, soprattutto nella prima applicazione della legge che si presta meglio a costituire una fase sperimentale delle nuove metodologie di valutazione, a scapito degli altri criteri e parametri, di natura qualitativa, che possono invece costituire un elemento di giudizio più selettivo e maggiormente allineato con la prassi accademica internazionale;
- è interesse generale che, sin dalla prima tornata delle procedure di abilitazione, queste si svolgano con la massima chiarezza, inequivocità e generalità delle regole a garanzia dei principi generali della democrazia amministrativa e dei diritti degli interessati, evitando per quanto possibile ogni fonte di contenzioso giudiziario che finirebbe inevitabilmente con l’allontanare nel tempo il consolidamento del nuovo sistema di reclutamento e promozione della docenza universitaria e quindi una normale vita accademica che permetta a tutti di lavorare con prospettive certe, in particolare ai tanti giovani di valore che attualmente, per mancanza di queste prospettive, si trasferiscono in università straniere per poter continuare con maggiore tranquillità la loro attività di ricerca;
IMPEGNA IL GOVERNO
a chiarire definitivamente con un provvedimento normativo o interpretativo erga omnes che il superamento delle mediane degli indicatori bibliometrici è uno dei fattori di cui le commissioni giudicatrici delle procedure di abilitazione dovranno tener conto ma non è condizione necessaria, né peraltro sufficiente, per conseguire l’abilitazione, nonché a promuovere per la prossima tornata di abilitazione una profonda revisione degli indicatori quantitativi e bibliometrici slegati dal calcolo delle mediane e basati invece su rigorose soglie assolute note con largo anticipo.
MAZZARELLA GELMINI BINETTI
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