Link al DM 29.07.2011, n. 336 del M.I.U.R.
Art. 15. Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il
Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinita',
i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il
conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16. I settori concorsuali
sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale
puo' essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati
esclusivamente per quanto previsto agli articoli 18, 22, 23 e 24 della presente
legge, nonche' per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo
17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
comma 95 dell'art. 17 (Legge 127/1997)
"L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:
a) la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari;
b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonchè la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonchè di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Pertanto, il DM 336/2011, oltre agli aspetti concorsuali di cui alla Legge 240/2010, ridefinisce implicitamente anche i SSD delle classi di Laurea (MIUR aprile 2007) per le implicazioni connesse alla formulazione degli Ordinamenti in offerta formativa per l'a.a. 2012-13 e seguenti.
Infine, si segnala che l'emanazione del DM - prevista entro 60 giorni (2 mesi circa) - ha richiesto 6 mesi esatti dall'entrata in vigore della Legge 240/2010 (29.01.2011).
Ciò nonostante negli allegati si riscontrano "imperfezioni" conseguenti alla riduzione dei nuovi SSD proposti dal CUN (numeri arabi privi di senso perchè riferiti a un solo nuovo SSD e attribuzioni di vecchi SSD a più di un nuovo SSD).
Sopravviveremo anche a questo. Coraggio.
Ciò nonostante negli allegati si riscontrano "imperfezioni" conseguenti alla riduzione dei nuovi SSD proposti dal CUN (numeri arabi privi di senso perchè riferiti a un solo nuovo SSD e attribuzioni di vecchi SSD a più di un nuovo SSD).
Sopravviveremo anche a questo. Coraggio.
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