IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive
modificazioni, recante "Norme in materia di organizzazione delle
universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega
al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario", ed in particolare l'art. 29, comma 19, che autorizza
la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2011 e di 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 per l'attuazione degli
articoli 6, comma 14, e 8 - concernenti la valutazione del
complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori
e ricercatori universitari ai fini dell'attribuzione degli scatti, e
la revisione del trattamento economico degli stessi - prevedendo
altresi' che con apposito decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze siano indicati criteri e
modalita' per l'attuazione ai fini della ripartizione delle risorse
tra gli atenei e la selezione dei destinatari dell'intervento secondo
criteri di merito accademico e scientifico;
Visto l'art. 49, comma 3-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
che, a valere sulle risorse previste dal predetto art. 29, comma 19,
della legge n. 240 del 2010 e limitatamente all'anno 2012, ha
disposto la riserva di una quota non superiore a 11 milioni di euro
per le finalita' di cui all'art. 5, comma 3, lettera g), della
medesima legge;
Visto l'art. 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
che ha disposto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, la disapplicazione
dei meccanismi di adeguamento retributivo e di progressione
automatica degli stipendi per il personale non contrattualizzato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche;
Visto l'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011,
n. 232, recante regolamento per la disciplina del trattamento
economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma
dell'art. 8, commi 1 e 3 della legge n. 240 del 2010;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Visto il decreto 21 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2011, con il quale sono stati
definiti criteri e modalita' per la ripartizione delle risorse di cui
all'art. 29, comma 19 della citata legge n. 240 del 2010 (quota
2011);
Visto lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di
previsione della spesa di questo Ministero per gli esercizi
finanziari 2012 e 2013, pari a 50 milioni di euro per il 2012 e 50
milioni di euro per il 2013;
Tenuto conto che l'art. 49, comma 3-bis del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, a valere sulle risorse previste dal predetto art.
29, comma 19, della legge n. 240 del 2010 e limitatamente all'anno
2012, ha riservato una quota non superiore a 11 milioni di euro per
le finalita' di cui all'art. 5, comma 3, lettera g), della medesima
legge;
Considerato che detta quota determinata sulla base dei soggetti
aventi diritto e rilevati al 31 dicembre 2012 e' pari ad
€ 10.181.686;
Ritenuta la necessita' di definire criteri e modalita' per la
ripartizione alle universita' dell' importo di € 39.818.314 al netto
della quota destinata alle finalita' di cui all'art. 5, comma 3,
lettera g), della legge n. 240 del 2010 (quota 2012) e 50 milioni di
euro (quota 2013);
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce criteri e modalita' per
l'attuazione dell'art. 29, comma 19 della legge 30 dicembre 2010, n.
240, con riferimento alla ripartizione tra gli atenei delle risorse
autorizzate per l'anno 2012, pari a € 39.818.314, e per l'anno 2013,
pari a € 50.000.000, nonche' alla selezione dei destinatari
dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche
agli istituti universitari ad ordinamento speciale.
Art. 2
Riparto delle risorse per l'anno 2012
1. Sono soggetti ammissibili all'intervento per l'anno 2012 i
professori e ricercatori che avrebbero maturato nel 2012 la
progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi
degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9,
comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Le risorse relative all'anno 2012, pari a € 39.818.314, sono
ripartite fra le universita' in maniera proporzionale alla
consistenza numerica complessiva dei soggetti ammissibili
all'intervento ai sensi del comma 1, in servizio presso ciascuna di
esse.
Art. 3
Riparto delle risorse per l'anno 2013
1. Sono soggetti ammissibili all'intervento per l'anno 2013 i
professori e ricercatori che avrebbero maturato nel 2013 la
progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi
degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9,
comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Le risorse relative all'anno 2013, pari a 50 milioni di euro,
sono ripartite fra le universita' in maniera proporzionale alla
consistenza numerica complessiva dei soggetti ammissibili
all'intervento ai sensi del comma 1, in servizio presso ciascuna di
esse.
Art. 4
Criteri per la selezione dei destinatari dell'intervento per gli anni
2012 e 2013
Ciascuna universita', per ciascuno degli anni 2012 e 2013,
distribuisce le risorse assegnate in misura proporzionale alla
consistenza numerica nell'anno di riferimento dei soggetti
ammissibili per ruolo e per fascia, con facolta' di utilizzare, per
motivate esigenze, fino a un terzo delle risorse cosi' distribuite a
favore di diverso ruolo o fascia. Le risorse sono attribuite a
professori e ricercatori esclusivamente secondo criteri di merito
accademico e scientifico. I procedimenti di selezione, basati sulla
valutazione comparativa dei candidati, sono disciplinati
dall'universita' con proprio regolamento, osservando i seguenti
criteri:
a) previsione di criteri e procedimenti distinti per ruolo e per
fascia;
b) ammissione al procedimento per ciascuno degli anni 2012 o 2013
dei soggetti aventi diritto, rispettivamente ai sensi dell'art. 2 o
3, che hanno presentato domanda;
c) presentazione da parte dei candidati della relazione sul
complesso delle attivita' didattiche, di ricerca e gestionali svolte,
ai sensi dell'art. 6, comma 14 della citata legge n. 240 del 2010;
d) assolvimento da parte dei candidati dei compiti loro affidati
nel triennio precedente, in relazione allo stato giuridico e alle
esigenze dell'ateneo di appartenenza;
e) accertamento da parte della autorita' accademica della
effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel triennio precedente;
f) verifica della qualita' della produzione scientifica nel
triennio precedente sulla base di criteri adottati a livello
internazionale.
2. Per l'anno 2012, le risorse sono attribuite da ciascuna
universita', fino ad esaurimento, come incentivo una tantum ai
professori e ricercatori che si sono collocati in posizione utile
nella graduatoria e comunque nel limite del sessanta per cento dei
soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 2, comma 1, per ciascun ruolo
e fascia.
3. Per l'anno 2013, le risorse sono attribuite da ciascuna
universita', fino ad esaurimento, come incentivo una tantum ai
professori e ricercatori che si sono collocati in posizione utile
nella graduatoria e comunque nel limite del sessanta per cento dei
soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 3, comma 1, per ciascun ruolo
e fascia.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Roma, 26 luglio 2013
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Carrozza
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni
Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute
e del Min. lavoro, registro n. 13, foglio n. 235
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