sabato 9 novembre 2013

NEI LIMITI DEL SESSANTA PER CENTO DEI SOGGETTI AMMISSIBILI. BEFFA, BURLA O INGANNO?


 
  
                  IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Vista  la  legge  30  dicembre   2010,   n.   240,   e   successive
modificazioni, recante "Norme  in  materia  di  organizzazione  delle
universita', di personale accademico e reclutamento,  nonche'  delega
al Governo per incentivare la qualita'  e  l'efficienza  del  sistema
universitario", ed in particolare l'art. 29, comma 19, che  autorizza
la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2011 e  di  50  milioni  di
euro per ciascuno degli anni  2012  e  2013  per  l'attuazione  degli
articoli  6,  comma  14,  e  8  -  concernenti  la  valutazione   del
complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori
e ricercatori universitari ai fini dell'attribuzione degli scatti,  e
la revisione del trattamento  economico  degli  stessi  -  prevedendo
altresi' che  con  apposito  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  adottato  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  siano  indicati  criteri  e
modalita' per l'attuazione ai fini della ripartizione  delle  risorse
tra gli atenei e la selezione dei destinatari dell'intervento secondo
criteri di merito accademico e scientifico; 
  Visto l'art. 49, comma 3-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,
che, a valere sulle risorse previste dal predetto art. 29, comma  19,
della legge n.  240  del  2010  e  limitatamente  all'anno  2012,  ha
disposto la riserva di una quota non superiore a 11 milioni  di  euro
per le finalita' di cui  all'art.  5,  comma  3,  lettera  g),  della
medesima legge; 
  Visto l'art. 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
che ha disposto, per gli anni 2011, 2012 e 2013,  la  disapplicazione
dei  meccanismi  di  adeguamento  retributivo   e   di   progressione
automatica degli stipendi per il personale non contrattualizzato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modifiche; 
  Visto l'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre  2011,
n.  232,  recante  regolamento  per  la  disciplina  del  trattamento
economico dei professori e  dei  ricercatori  universitari,  a  norma
dell'art. 8, commi 1 e 3 della legge n. 240 del 2010; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382; 
  Visto  il  decreto  21  luglio  2011,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 254 del  31  ottobre  2011,  con  il  quale  sono  stati
definiti criteri e modalita' per la ripartizione delle risorse di cui
all'art. 29, comma 19 della citata  legge  n.  240  del  2010  (quota
2011); 
  Visto lo stanziamento disponibile sul  cap.  1694  dello  stato  di
previsione  della  spesa  di  questo  Ministero  per   gli   esercizi
finanziari 2012 e 2013, pari a 50 milioni di euro per il  2012  e  50
milioni di euro per il 2013; 
  Tenuto conto  che  l'art.  49,  comma  3-bis  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, a valere sulle risorse previste dal predetto art.
29, comma 19, della legge n. 240 del 2010  e  limitatamente  all'anno
2012, ha riservato una quota non superiore a 11 milioni di  euro  per
le finalita' di cui all'art. 5, comma 3, lettera g),  della  medesima
legge; 
  Considerato che detta quota determinata  sulla  base  dei  soggetti
aventi  diritto  e  rilevati  al  31  dicembre  2012   e'   pari   ad
€ 10.181.686; 
  Ritenuta la necessita' di  definire  criteri  e  modalita'  per  la
ripartizione alle universita' dell' importo di € 39.818.314 al  netto
della quota destinata alle finalita' di  cui  all'art.  5,  comma  3,
lettera g), della legge n. 240 del 2010 (quota 2012) e 50 milioni  di
euro (quota 2013); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  definisce  criteri   e   modalita'   per
l'attuazione dell'art. 29, comma 19 della legge 30 dicembre 2010,  n.
240, con riferimento alla ripartizione tra gli atenei  delle  risorse
autorizzate per l'anno 2012, pari a € 39.818.314, e per l'anno  2013,
pari  a  €  50.000.000,  nonche'  alla  selezione   dei   destinatari
dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico. 
  2. Le disposizioni di cui al presente decreto  si  applicano  anche
agli istituti universitari ad ordinamento speciale. 
                               Art. 2 
                Riparto delle risorse per l'anno 2012 
 
  1. Sono soggetti  ammissibili  all'intervento  per  l'anno  2012  i
professori  e  ricercatori  che  avrebbero  maturato  nel   2012   la
progressione biennale dello stipendio per classi e scatti,  ai  sensi
degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9,
comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  2. Le risorse relative all'anno 2012,  pari  a  € 39.818.314,  sono
ripartite  fra  le  universita'   in   maniera   proporzionale   alla
consistenza   numerica   complessiva   dei    soggetti    ammissibili
all'intervento ai sensi del comma 1, in servizio presso  ciascuna  di
esse. 
 
                               Art. 3  
                Riparto delle risorse per l'anno 2013 
 
  1. Sono soggetti  ammissibili  all'intervento  per  l'anno  2013  i
professori  e  ricercatori  che  avrebbero  maturato  nel   2013   la
progressione biennale dello stipendio per classi e scatti,  ai  sensi
degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9,
comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  2. Le risorse relative all'anno 2013, pari a 50  milioni  di  euro,
sono ripartite fra  le  universita'  in  maniera  proporzionale  alla
consistenza   numerica   complessiva   dei    soggetti    ammissibili
all'intervento ai sensi del comma 1, in servizio presso  ciascuna  di
esse. 
                                 Art. 4 
Criteri per la selezione dei destinatari dell'intervento per gli anni 2012 e 2013
 
Ciascuna universita', per  ciascuno  degli  anni  2012  e  2013,
distribuisce  le  risorse  assegnate  in  misura  proporzionale  alla
consistenza  numerica   nell'anno   di   riferimento   dei   soggetti
ammissibili per ruolo e per fascia, con facolta' di  utilizzare,  per
motivate esigenze, fino a un terzo delle risorse cosi' distribuite  a
favore di diverso ruolo  o  fascia.  Le  risorse  sono  attribuite  a
professori e ricercatori esclusivamente  secondo  criteri  di  merito
accademico e scientifico. I procedimenti di selezione,  basati  sulla
valutazione   comparativa   dei    candidati,    sono    disciplinati
dall'universita'  con  proprio  regolamento,  osservando  i  seguenti
criteri: 
    a) previsione di criteri e procedimenti distinti per ruolo e  per
fascia; 
    b) ammissione al procedimento per ciascuno degli anni 2012 o 2013
dei soggetti aventi diritto, rispettivamente ai sensi dell'art.  2  o
3, che hanno presentato domanda; 
    c) presentazione da  parte  dei  candidati  della  relazione  sul
complesso delle attivita' didattiche, di ricerca e gestionali svolte,
ai sensi dell'art. 6, comma 14 della citata legge n. 240 del 2010; 
    d) assolvimento da parte dei candidati dei compiti loro  affidati
nel triennio precedente, in relazione allo  stato  giuridico  e  alle
esigenze dell'ateneo di appartenenza; 
    e)  accertamento  da  parte  della  autorita'  accademica   della
effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel triennio precedente; 
    f) verifica  della  qualita'  della  produzione  scientifica  nel
triennio  precedente  sulla  base  di  criteri  adottati  a   livello
internazionale. 
  2.  Per  l'anno  2012,  le  risorse  sono  attribuite  da  ciascuna
universita', fino  ad  esaurimento,  come  incentivo  una  tantum  ai
professori e ricercatori che si sono  collocati  in  posizione  utile
nella graduatoria e comunque nel limite del sessanta  per  cento  dei
soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 2, comma 1, per ciascun ruolo
e fascia. 
  3.  Per  l'anno  2013,  le  risorse  sono  attribuite  da  ciascuna
universita', fino  ad  esaurimento,  come  incentivo  una  tantum  ai
professori e ricercatori che si sono  collocati  in  posizione  utile
nella graduatoria e comunque nel limite del sessanta  per  cento  dei
soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 3, comma 1, per ciascun ruolo
e fascia. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  Conti  per  la
registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 26 luglio 2013 
 
                                        Il Ministro dell'istruzione,  
                                     dell'universita' e della ricerca 
                                                  Carrozza            
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Saccomanni 

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  salute
e del Min. lavoro, registro n. 13, foglio n. 235 

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